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Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi
REGOLAMENTO INTERNO
DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
“GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI”
(In vigore dal giorno 10 Luglio 2019 e parte integrante dello Statuto, per i richiami ivi contenuti. Il presente Regolamento, aggiornato come da delibera approvata dal Consiglio Direttivo il giorno 10 Luglio 2019, sostituisce ogni testo e formulazioni antecedenti)
1. A ciascun socio, affiliato e partecipante occasionale, è severamente vietato divulgare informazioni riguardanti il Consorzio e i consorziati che possano in qualsiasi modo danneggiare l’immagine e/o interferire con la realizzazione degli scopi istituzionali del Consorzio e dei consorziati. È fatto altresì obbligo di mantenere il più stretto riserbo su qualsiasi informazione e/o argomento trattati durante le riunioni organizzative e le assemblee.
2. Le richieste dei soci che non sono inerenti all’ordine del giorno dell’assemblea in corso di svolgimento saranno messe all’ordine del giorno dell’assemblea successiva: questo per garantire a tutti i soci di esprimere le proprie opinioni e al tempo stesso per evitare di escludere dal dibattito i soci non presenti ma che potrebbero essere interessati all’argomento.
3. E' fatto obbligo ai consorziati, affiliati, partecipanti occasionali di non partecipare a manifestazioni, non organizzate dal Consorzio, di tipo o genere tendente a raccogliere al loro interno, pur con altro nome, banchi del mercato di Forte dei Marmi. L’obbligo di non partecipare vale su tutto il territorio italiano. I consorziati, affiliati, partecipanti occasionali possono comunque avanzare richiesta scritta di deroga al Consorzio. Qualora venisse accettata tale richiesta scritta di deroga, nel caso ci fosse concomitanza tra la fiera organizzata dal Consorzio e quella per la quale si è ottenuta la deroga, i soci, gli affiliati, i partecipanti occasionali richiedenti dovranno garantire la presenza fisica del titolare e del banco principale alla manifestazione/fiera organizzata dal Consorzio. Non sono ammesse deleghe a terzi.
4. L’assegnazione delle postazioni/posteggi nelle manifestazioni/eventi/fiere cui prende parte il Consorzio sarà effettuata mediante sorteggio tra tutti i consorziati durante la riunione organizzativa settimanale consuetudinariamente fissata per la giornata del mercoledì alle ore 16.00.
In caso di partecipanti occasionali locali ad una manifestazione/fiera, sarà deciso il criterio d'assegnazione, di volta in volta, secondo gli accordi presi dal Presidente in quanto legale rappresentante del Consorzio stesso ed in virtù delle deleghe conferitegli. Le partecipazioni occasionali di commercianti/ambulanti locali sono ammesse solo nei casi in cui la richiesta (ad esempio da parte di una amministrazione comunale, o associazione di categoria, o da parte di quanti altri propongano al Consorzio stesso la partecipazione o l'organizzazione di una manifestazione/evento//fiera, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le Pro Loco) di inserire un certo numero di partecipanti occasionali locali, a latere della stessa manifestazione del Consorzio, sia stata posta come pregiudiziale per la partecipazione del Consorzio alla manifestazione stessa.
Nel caso in cui la maggioranza dei consorziati, come accade da consuetudine in riferimento a manifestazioni che si ripetono da anni nella medesima location, abbia espresso la propensione a derogare al sorteggio settimanale e mantenere invece le postazioni della precedente edizione della manifestazione, affinché si debba procedere nuovamente al sorteggio delle postazioni, è necessario si esprima in tal senso almeno il 30% dei consorziati, che – sempre come da consuetudine – vengono interpellati preventivamente in merito, e dunque prima dell’inizio della stessa riunione organizzativa settimanale (tramite semplice comunicazione di posta elettronica, fax, chiamata telefonica, messaggistica telefonica (incluso utilizzo di messaggistica su app), semplice richiesta verbale).
Una volta che sia emersa dalla (preventiva) consultazione la propensione a derogare al sorteggio settimanale, e dunque il Presidente abbia ricevuto dalla maggioranza dei consorziati interpellati indicazione di operare nell’attribuzione delle postazioni con la modalità di deroga al sorteggio settimanale, le richieste di cambio di postazione avanzate dai singoli verranno prese in considerazione dal Presidente del Consorzio solo nel caso in cui, a suo insindacabile parere, la precedente assegnazione di posteggi avesse rivestito per il consorziato (nella precedente edizione) prevalenti aspetti di penalizzazione logistica, derivanti da cause di forza maggiore che, in quanto tali, non era stato possibile tenere preventivamente in considerazione.
Nel caso in cui, sempre durante la sopra menzionata riunione organizzativa settimanale consuetudinariamente fissata per la giornata del mercoledì, si registrino intemperanze (anche verbali) e/o comportamenti non appropriati dei presenti, che non permettano di portare avanti in maniera corretta e serena la riunione organizzativa, sarà facoltà del Presidente, sentito il Direttivo, dichiarare chiusa la riunione organizzativa settimanale e procedere d’ufficio a porte chiuse all’assegnazione dei posteggi per la/le manifestazione/i successiva/e.
4bis. Ai sensi del successivo articolo 7 dello Statuto del Consorzio (“FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI”), commi da 7.1 a 7.7, è fatto obbligo ai consorziati di contribuire alle spese settimanali finalizzate al corretto funzionamento del Consorzio, ciò al fine di contribuire alla piena ed ottimale realizzazione degli scopi istituzionali del Consorzio stesso, secondo le modalità di contribuzione decise dal Consiglio Direttivo. A tal proposito, è istituito un contributo di partecipazione ad ogni manifestazione settimanale cui prende parte il Consorzio, fissato di volta in volta dal Presidente per ogni categoria di partecipazione (associato, affiliato o partecipante occasionale/invitato), che deve essere tassativamente corrisposto al Consorzio in maniera anticipata rispetto alla/e manifestazione/i stessa/e. Specificatamente, è fatto obbligo per ciascun associato, affiliato o partecipante occasionale (invitato) di essere in regola, al momento del “sorteggio delle postazioni” – consuetudinariamente, salvo diversa indicazione, fissato alle ore 16 del giorno mercoledì antecedente la/e manifestazione/i settimanale/i cui prende parte il Consorzio - con il pagamento della quota di partecipazione alla/e stessa/e manifestazione/i, dando al Presidente del Consorzio (o persona da lui espressamente delegata allo scopo) visibile evidenza del già avvenuto pagamento (anche tramite supporti cartacei e/o elettronici). Ai fini della corretta tracciabilità dei singoli pagamenti, nonché per esigenze amministrative e contabili, non è ammesso il pagamento della quota di partecipazione in contanti, salvo espressa deroga concessa una tantum dal Presidente previa attestazione dell’oggettivo impedimento ad utilizzare modalità di pagamento differenti dal contante. Il socio, affiliato o partecipante occasionale, non in regola con tale pagamento alle ore 16 del giorno mercoledì antecedente la/e manifestazione/i settimanale/i cui prende parte il Consorzio, incorrerà nell’immediata esclusione dalla/e stessa/e manifestazione/i e dunque non potrà parteciparvi. Il mancato pagamento di numero 3 (tre) quote di partecipazione (anche non consecutive) è sanzionato con la sospensione indeterminata e dunque l’esclusione immediata dalla partecipazione alle manifestazioni successive cui prende parte il Consorzio. Il Presidente del Consorzio, dopo aver valutato le motivazioni di tale ritardo, ove prodotte per iscritto dall’associato, affiliato o partecipante occasionale (invitato), si riserva comunque il diritto di reintegrare alla partecipazione il socio, affiliato o partecipante occasionale (invitato). Condizione fondamentale e necessaria per la valutazione del reintegro, rimane il versamento da parte del socio, affiliato o partecipante occasionale (invitato) delle quote di partecipazione non puntualmente versate.
5. È vietata la vendita di merce di qualità scadente, o abbigliamento usato di poco pregio, o di oggetti e abbigliamento di cineseria a basso costo, come pure è fatto divieto ad associati, affiliati o partecipanti occasionali di porre in vendita articoli con marchi contraffatti, o di effettuare vendite sottocosto di fondi di magazzino.
6. E' vietata la presenza di più titolari d'attività di commercio su aree pubbliche dietro al medesimo banco di vendita, eccezione fatta per soci, o coniugi, o figli, o, in ogni modo, addetti della ditta intestataria del posteggio; si considerano come soci esclusivamente quelli già presenti al momento dell'adesione al Consorzio, non sono ammessi soci o società di nuova costituzione, salvo nei casi previsti dallo statuto.
7. E' vietato presentarsi alle fiere con un mezzo di trasporto del quale non si è intestatari, come altresì sistemarlo nel proprio posteggio o scaricare da questo l'attrezzatura e le merci, ad eccezione del fatto che si utilizzi un veicolo sostitutivo (o da autonoleggio) per riparazione del proprio mezzo.
8. E' fatto obbligo ai consorziati o affiliati o partecipanti occasionali di esibire la documentazione necessaria a semplice richiesta da parte dei responsabili preposti al controllo delle manifestazioni/fiere da parte del Consorzio.
9. Al fine di ottimizzare il funzionamento istituzionale del Consorzio stesso, nonché di disciplinare più correttamente le modalità di partecipazione dei Consorziati alle manifestazioni denominate “facoltative”, cui prende parte il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, gli stessi Consorziati sono tenuti a comunicare al Presidente, o suo Vice, entro il lunedì sera ore 20, la volontà o meno di partecipare alla/alle manifestazione/i del sabato o della domenica successivi. La mancanza di una comunicazione in tal senso, sarà interpretata come manifestazione di chiara volontà del Consorziato di non partecipare alla/alle manifestazione/i stessa/e.
10. A tutela dell’attività istituzionale, nonché dell’immagine del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, a fronte della volontà, di un singolo Consorziato, di apportare variazioni nella propria ragione e/o compagine sociale, ovvero di apportare variazioni sia a livello organizzativo che di strategie di vendita e/o di prodotti proposti nell’attività di vendita dello stesso Consorziato, lo stesso deve presentare preventiva richiesta scritta in merito al Consiglio Direttivo, nella persona del legale rappresentante e Presidente pro-tempore, il quale valuterà se tali variazioni possano confliggere con gli scopi istituzionali che il Consorzio si prefigge di raggiungere.
11. A tutela dell’attività istituzionale e dell’immagine del Consorzio, i singoli partecipanti, durante le manifestazioni cui prende parte il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, devono obbligatoriamente utilizzare i supporti di vendita, quali a titolo esemplificativo le sacchettature ed i fascioni decorativi di abbigliaggio del banco di vendita, indicati dal legale rappresentante e Presidente pro-tempore del Consorzio stesso. Non è pertanto possibile, durante queste manifestazioni, utilizzare sacchettature e/o materiali di ogni genere che rechino altri loghi oltre a quello ufficiale del Consorzio.
12. A tutela dell’attività istituzionale e dell’immagine del Consorzio, la vendita di prodotti usati da parte dei singoli partecipanti, nel corso di manifestazioni cui prende parte il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, è consentita solo con l’ausilio di cartellonistica di comunicazione che sia chiaramente visibile dalla clientela e che deve essere preventivamente sottoposta per approvazione al legale rappresentante e Presidente pro-tempore del Consorzio stesso.
13. Ritenuta strategica per il conseguimento degli scopi sociali la partecipazione ad un maggior numero possibile di manifestazioni annue, al fine di promuovere la partecipazione alle manifestazioni denominate “facoltative”, sia da parte dei Consorziati che degli Affiliati e degli Invitati, coloro i quali hanno partecipato per la prima volta ad una manifestazione “facoltativa”, siano essi indifferentemente Consorziati, ovvero Affiliati, ovvero Invitati, gli stessi acquisiranno un diritto di prelazione a parteciparvi anche per le edizioni successive (sia che le manifestazioni successive a quella in questione si tengano nell’anno seguente oppure nello stesso anno ma in altra stagione). Lo stesso meccanismo di prelazione sarà applicato anche per pacchetti di manifestazioni (dunque più di una) cui il Consorzio aderisce complessivamente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiamano quelle nei Comuni di Roma e Milano, per le quali il Consorzio deve dare preventiva adesione – per esigenze degli organizzatori e/o amministrazioni comunali locali – per un circuito formato da più manifestazioni). In questi casi, dunque, i partecipanti alla prima manifestazione, siano essi indifferentemente Consorziati, ovvero Affiliati, ovvero Invitati, acquisiranno automaticamente un diritto di prelazione a partecipare a quelle successive previste dal pacchetto o circuito proposto al Consorzio.
13bis. In ragione della necessità di potere correttamente aderire, e con il giusto preavviso, alle richieste organizzative dei Comuni ospitanti delle manifestazioni del Consorzio, nonché poter operare una migliore organizzazione e budgetizzazione delle diverse manifestazioni, tutte le manifestazioni cui prende parte il Consorzio sono considerate “facoltative”.
14. La convocazione delle adunanze di Consiglio Direttivo può avvenire tramite semplice comunicazione di posta elettronica, fax, chiamata telefonica, messaggistica telefonica (incluso utilizzo di messaggistica su app), semplice avviso verbale.
15. Organo di Controllo. L'Organo di Controllo è composto dai membri del direttivo e dal Presidente del Consorzio. Compito dell’Organo di Controllo è di verificare che il Regolamento sia puntualmente applicato. Ogni eventuale trasgressione al Regolamento dovrà essere riferita al Presidente del Consorzio.
16. Un delegato, scelto dal Presidente del Consorzio tra i membri del direttivo o tra i consorziati, vigila sulle modalità di utilizzo del Marchio ufficiale e registrato denominato “Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” da parte dei consorziati e/o affiliati, al fine di evitare utilizzi impropri dello stesso o non in linea con gli scopi istituzionali del Consorzio o con le politiche di immagine del Consorzio, che invece sono determinate dal Presidente in quanto legale rappresentate del Consorzio stesso.
16bis. E’ fatto obbligo ai consorziati e affiliati di personalizzare i propri mezzi di trasporto, utilizzati per le manifestazioni cui prende parte il Consorzio, con il logo del Consorzio stesso. La tipologia e le dimensioni delle personalizzazioni (adesivi o calamitati) dovranno essere preventivamente approvati dal Presidente, in quanto legale rappresentante e responsabile delle politiche di comunicazione del Consorzio.
17. È fatto obbligo ai consorziati, affiliati e partecipanti occasionali di lasciare pulita e sgombera da sacchi, cartoni e rifiuti in genere l’area occupata durante le manifestazioni/fiere.
18. È fatto obbligo ai consorziati, affiliati e partecipanti occasionali di tenere sempre, ed in ogni occasione, un comportamento ed un contegno civili e decorosi, e soprattutto rispettosi degli organi di amministrazione e di controllo del Consorzio, sia durante le riunioni e/o le assemblee, siano esse ufficiali o puramente organizzative, sia durante le manifestazioni/fiere ufficiali cui prende parte il Consorzio stesso. E’ severamente proibito manifestare il proprio dissenso rispetto alle scelte organizzative e/o strategiche, nonché nelle sedi preposte al dibattito, utilizzando turpiloqui e/o manifestazioni verbali e/o fisiche che possano rappresentare offesa fisica e/o morale sia per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Consorzio, sia per gli stessi singoli consorziati, affiliati e partecipanti occasionali. E’ compito e dovere del Presidente segnalare all’Organo di Controllo i soggetti che abbiano tenuto comportamenti inappropriati ai fini delle sanzioni da comminare.
19. Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto del Consorzio (“FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI”), commi da 7.1 a 7.7, è fatto obbligo ai consorziati di contribuire alle spese annuali finalizzate al corretto funzionamento del Consorzio, ciò al fine di contribuire alla piena ed ottimale realizzazione degli scopi istituzionali del Consorzio stesso, secondo le modalità contributive decise dal Consiglio Direttivo. E’ istituito un contributo al funzionamento del Consorzio, fissato in 750,00 (settecentocinquanta) euro trimestrali, corrispondenti a 3.000,00 (tremila) euro annuali, rivalutabili secondo Indice Istat, che deve essere tassativamente corrisposto al Consorzio trimestralmente ed in maniera anticipata rispetto alle scadenze trimestrali del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell’anno.
20. Vista la riservatezza delle informazioni sensibili e degli argomenti trattati, in un contesto macro-economico già di per sé molto competitivo, ed in cui il Consorzio è impegnato nelle competenti sedi legali e giudiziarie a tutela della originalità ed unicità della sua identità e del suo format di eventi, e visto la continua “fuga di notizie” ed informazioni sensibili indiscriminatamente e irresponsabilmente portate all’esterno, che creano grave nocumento economico e di immagine al Consorzio, le riunioni organizzative settimanali del mercoledì si terranno sempre a porte chiuse e l’ingresso sarà consentito solo ai dirigenti (Presidente, Vice Presidente e Membri del Direttivo) ed ai soci (titolari dell’azienda): viste le premesse testè riassunte, non sono ammesse deleghe. Si precisa che le informazioni ed i dati sensibili relativi all’attività istituzionale del Consorzio, a qualsiasi livello ed in ogni caso ed in ogni sede e/o situazione comunicati a fonti esterne senza preventiva autorizzazione del Presidente (in quanto legale rappresentante e garante del Consorzio), saranno sanzionate senza indugio.
21. Le spese legali che il Consorzio dovrà sostenere nel caso di azioni legali eventualmente promosse da consorziati, affiliati o partecipanti occasionali in opposizione alle sanzioni irrogate dal Consorzio per infrazioni al presente Regolamento – sia che tali azioni approdino davanti ad un collegio arbitrale, sia che approdino davanti ad un giudice ed un tribunale – dovranno essere totalmente rimborsate al Consorzio nel caso in cui il consorziato, affiliato o partecipante occasionale dovesse risultare soccombente al termine del procedimento. Il termine congruo di rimborso totale a favore del Consorzio è fissato in 7 (sette) giorni dalla notificazione al consorziato, affiliato o partecipante occasionale del consuntivo delle spese sostenute dal Consorzio in ragione del procedimento legale sostenuto.
SANZIONI
Le sanzioni vengono comminate nel caso in cui, a seguito di verifiche operate da parte dell’Organo di Controllo, siano riscontrate trasgressioni al presente Regolamento.
Le sanzioni sono applicate dal Presidente del Consorzio, che prende atto delle trasgressioni segnalate dall’Organo di Controllo, e sono insindacabili e inappellabili.
Per la trasgressione all’articolo n. 1, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 500,00 (cinquecento) euro a 2.000,00 (duemila) euro a discrezione del Presidente e, in caso di recidiva, da 2.000,00 (duemila) euro a 5.000,00 (cinquemila) euro, sempre a discrezione del Presidente.
Per la trasgressione all’articolo n. 3, è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione all’articolo n. 5, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 500,00 (cinquecento) euro a 2.000,00 (duemila) euro a discrezione del Presidente e, in caso di recidiva, da 2.000,00 (duemila) euro a 5.000,00 (cinquemila) euro, sempre a discrezione del Presidente.
Per la trasgressione all’articolo n. 6, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 2.000,00 (duemila) euro a 5.000,00 (cinquemila) euro o una sospensiva dalle manifestazioni/fiere a discrezione del Presidente. In caso di recidiva è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione all’articolo n. 7 è prevista una sanzione pecuniaria che va da 2.000,00 (duemila) euro a 5.000,00 (cinquemila) euro, o una sospensiva dalle fiere a discrezione del Presidente. In caso di recidiva è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione agli articoli n. 6 e 7 unitamente, è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione all’articolo n. 8, è prevista una sanzione pecuniaria di 2.000,00 (duemila) euro e, in caso di recidiva, l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione all’articolo n. 9, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 (cinquecento) euro.
Per la trasgressione all’articolo n. 10, è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo.
Per la trasgressione all’articolo n. 11, sono previste le seguenti: sanzione pecuniaria di 100,00 (cento) euro alla prima infrazione; sanzione pecuniaria di euro 300,00 (trecento) euro alla seconda infrazione; esclusione dalla partecipazione ad una manifestazione “obbligatoria”, ad insindacabile scelta dell’Organo di Controllo, alla terza infrazione.
Per la trasgressione all’articolo n. 12, sono previste le seguenti: richiamo verbale e/o scritto alla prima infrazione; sanzione pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento) euro alla seconda infrazione; esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, alla terza infrazione.
Per la trasgressione agli articoli n. 16 e n. 16bis, è previsto in prima istanza un richiamo ufficiale ad uniformarsi alle politiche di immagine del Consorzio; al secondo richiamo viene comminata una sanzione pecuniaria di 500,00 (cinquecento) euro; al terzo richiamo viene comminata una sanzione pecuniaria di 2.000,00 (duemila) euro.
Per la trasgressione all’articolo n. 17, è prevista una sospensiva temporanea dalle manifestazioni/fiere a discrezione del Presidente.
Per la trasgressione all’articolo n. 18, sono previste le seguenti: sanzione pecuniaria di 1.500,00 (millecinquecento) euro alla prima infrazione; esclusione dalla partecipazione ad una manifestazione successiva del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, alla seconda infrazione; esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, fino a data da stabilirsi, sempre ad insindacabile giudizio dell’Organo di Controllo, alla terza infrazione.
Nel caso di affiliati o partecipanti occasionali, è inteso che la sanzione di esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio valida per i consorziati, sia da intendere analogamente.
Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie porta all’automatica esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio, sia per i consorziati che per gli affiliati o partecipanti occasionali. Resta intatta, in ogni caso, la possibilità, da parte del Consorzio, di avanzare richiesta di risarcimento dei danni ai trasgressori.
Per la trasgressione all’articolo n. 19, è prevista l’esclusione automatica dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio. Il consorziato riacquisterà il diritto a partecipare ad una manifestazione successiva del Consorzio soltanto dopo aver completamente regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti del Consorzio stesso con il versamento integrale delle quote dovute.
Per la trasgressione all’articolo n. 20, è prevista l’esclusione automatica, su decreto del Presidente, dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio. Il consorziato riacquisterà il diritto a partecipare ad una manifestazione successiva del Consorzio soltanto dopo aver versato una penale di 5.000,00 (cinquemila) euro a favore del Consorzio stesso ed aver sottoscritto un documento con il quale si impegna a non divulgare più informazioni e/o dati sensibili riguardanti l’attività istituzionale del Consorzio. Per ogni trasgressione successiva all’articolo 20, è prevista l’esclusione automatica, su decreto del Presidente, dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio ed una contestuale penale di 10.000,00 (diecimila) euro. La riammissione alla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio dovrà essere in questo caso deliberata dal Consiglio Direttivo previo pagamento della penale e richiesta scritta avanzata al Presidente con richiesta di riammissione.
Per la trasgressione all’articolo 21, e cioè il mancato rimborso al Consorzio delle spese da questo sostenute per l’azione legale di cui allo stesso articolo 21, è prevista l’esclusione automatica, su decreto del Presidente, dalla partecipazione alle manifestazioni successive del Consorzio fino al completo risarcimento del danno economico subito dal Consorzio.
Come da attribuzioni previste dallo Statuto del Consorzio, il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio Direttivo il giorno 10 Luglio 2019, è immediatamente vincolante per tutti gli aventi interesse.
Massa, 10 Luglio 2019